

Che cosa significa l'acronimo RAEE?
RAEE è l'acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e viene spesso utilizzato come sinonimo del D.Lgs 151/2005.
Cosa si intende per apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE?
Ai sensi del Decreto RAEE - Dlgs. n.151/2005 (articolo 3,comma 1, lettera a), si applica la seguente definizione: "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua".
Cosa è il Decreto RAEE?
Il Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 - detto anche Decreto RAEE - recepisce in Italia la Direttiva Europea 2002/96/CE.
Il Decreto RAEE attribuisce ai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) la responsabilità di finanziare e gestire la raccolta ed il trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Cosa si intende per Centro di Raccolta?
Un Centro di Raccolta - detto anche Isola Ecologica, Piazzola, Centro di stoccaggio, ecc - identifica l'area organizzata per il conferimento e la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.
A chi spetta assicurare i Centri di Raccolta sul territorio?
I Comuni debbono assicurare i Centri di raccolta sul territorio.
In particolare i Comuni (art. 6 comma a - Decreto Legislativo 151/05) debbono assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei Centri di Raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
Chi sostiene i costi per l'allestimento dei Centri di Raccolta?
I costi per l'allestimento dei Centri di Raccolta sono posti in capo ai Comuni.
L'art.6, comma a), D.Lgs. 151/05 così recita: "i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;"
I distributori sono coinvolti dal Decreto RAEE?
Si, se un rivenditore commercializza AEE a marchio proprio oppure "importa o immette per primo" sul mercato italiano AEE di produttori esteri è equiparato ad un produttore, e pertanto deve contribuire alla gestione dei RAEE aderendo anch'esso ad un sistema collettivo.
Inoltre, i distributori al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, debbono garantire il ritiro gratuito di un RAEE equivalente.
A quali prodotti si applicano le nuovo disposizioni sui RAEE?
Sono incluse (articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 151/2005) le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nelle categorie individuate nell'Allegato I A e cioè:
Quando le apparecchiature elettriche ed elettroniche diventano rifiuti?
L'articolo 3, lettera b) del Decreto RAEE stabilisce che sono "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [...] inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene".
Il decreto si applica, dunque, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e riguarda la loro gestione a fine vita.
Non si applica invece, come da risposta alla Domanda 6, a singoli componenti, consumabili o parti di ricambio.
Cosa significa "peso netto del prodotto" e in che caso deve essere utilizzato?
Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici.
Cosa si intende per prodotto finito?
Il prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l'utilizzo finale.
Per "funzione diretta" si intende la funzione propria del prodotto finito specificata dal costruttore che deve essere disponibile a qualsiasi utente tramite semplici connessioni.
Sono esclusi dalla Direttiva
Come viene definito il Produttore?
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) è considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
Come viene definito il Distributore e le sanzioni in caso di inadempimento?
Gli obblighi previsti dal Decreto RAEE - d.lgs 151/2005 sono riportati all' articolo 6, comma 1, lettera b), per le apparecchiature destinata ai nuclei domestici e per i relativi RAEE:
"i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ..................... al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c).............."
Per quanto riguarda le sanzioni, vale quanto previsto all'articolo 16 comma 1 e cioè:
"il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso".
Quali sono le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi da parte dei produttori?
Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE di cui all'articolo 6 (raccolta separata), comma 3 ad i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero del RAEE di cui agli articoli 8 (trattamento), comma 1, e 9 (recupero dei RAEE), comma 1 a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 19 (disposizioni finanziarie), comma 1, 11 e 12 (modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
Qual è l'obiettivo della direttiva RAEE?
L'obiettivo di questa direttiva è prevenire la produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e incoraggiare il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero. La direttiva intende inoltre migliorare l'impatto ambientale di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ovvero produttori, distributori consumatori.
Che cos'è il registro nazionale dei produttori
Il sistema di gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche si fonda sul principio della responsabilità del produttore per i prodotti a fine vita. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta dei RAEE agli impianti di trattamento, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici è a carico dei produttori presenti sul mercato.
L'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 prevede, al fine di controllare la gestione dei Raee e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee. All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettività o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione al Registro presso la Camera di Commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il codice di attività non individuai esplicitamente la natura di produttore di Aee, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei Raee previsti dal presente decreto.
Come si iscrive un produttore non stabilito nel territorio italiano al registro nazionale produttori?
Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
Cos'è il numero di iscrizione?
Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio. Entro 30 giorni, dal suo rilascio, il numero di iscrizione, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 del D.M. 185 del 25 settembre 2007, deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali (fatture).
Che cos'è il Visible-Fee o Eco-contributo RAEE (ECR)? Come funziona in Fattura?
Il "visible-fee" è definito come "eco-contributo per lo smaltimento dei RAEE". Tale contributo è funzionale ai costi di recupero, trattamento e riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
E' facoltà dei produttori applicare il visible-fee ai propri prodotti fino al 2011, fermo restando l'obbligo, per il produttore che decide di seguire questa pratica, di versare il contributo prestabilito al consorzio a cui aderisce.
Il visible fee risulta quindi essere un sovrapprezzo all'attuale prezzo del bene (AEE). Tale costo aggiuntivo viene applicato dal produttore al fine di finanziare l'intero sistema di raccolta, trattamento e riciclo dei RAEE.
Lungo la catena di vendita il visible-fee passa di soggetto in soggetto rimanendo invariato, fino ad arrivare al consumatore finale. Il Decreto dà la possibilità di esporre questo eco-contributo in fattura o di internalizzarlo all'interno del prezzo del bene stesso (AEE). L'esternalizzazione in fattura di questo "sovrapprezzo" risulta essere vantaggiosa per un duplice motivo:
Sconti e offerte promozionali simili relative al prezzo del bene non incidono in alcun modo sull'ammontare del visible fee.
Inoltre, a livello operativo per i reparti amministrativi dei vari soggetti coinvolti nell' applicazione del visible fee in fattura è importante predisporre i sistemi informatici al trattamento di questa nuova voce.
Vendita in Italia ed esportazione dei prodotti oggetto della normativa?
Il produttore di apparecchiature di illuminazione dichiara al Registro Nazionale dei Produttori le quantità di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) immesse nel mercato nazionale (numero e peso), e versa al sistema collettivo cui aderisce il relativo corrispettivo economico (visible fee = eco contributo RAEE). Nulla in Italia è dovuto per i prodotti esportati. Per questi, il produttore sarà tenuto ad informarsi e nel caso adempiere agli obblighi di legge del paese in cui esporta.
Qual è il campo di applicazione della Direttiva RAEE?
L'ambito di applicazione del Decreto coinvolge direttamente le apparecchiature di illuminazione rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A. Un ruolo premiante in questo senso, è assegnato ai produttori, ai quali è dato l'onere e la responsabilità del finanziamento della gestione dei RAEE.
Che cos'è il cassonetto barrato?
Tutti gli AEE immessi sul mercato a partire dal 20 Novembre 2007 devono riportare, al momento dell'immissione sul mercato italiano, il simbolo contenuto nella norma EN 50419 (cassonetto barrato)
Se l'apparecchio viene reso per difetto cosa devo fare?
Per tutti gli AEE resi per difetto, qualora il produttore effettui una sostituzione non si deve addebitare alcun EcoContributo in quanto l'AEE immessa sul mercato rimane la stessa. Al contrario qualora il produttore effettui uno storno sull'AEE venduta, al cliente deve essere riaddebitato l'intera somma pagata comprensiva di EcoContributo.
Le componenti di un'apparecchiatura rientrano nella direttiva RAEE?
No. Rientrano nella Direttiva solo i prodotti finiti.
Le Apparecchiature di Illuminazione e le Sorgenti Luminose a Scarica sono AEE Domestiche o Professionali?
Ai sensi dell'art 10 comm. 4 "Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". I Produttori di AEE del settore dell'illuminazione dovranno rispettare gli obblighi previsti per i produttori di AEE Domestiche.
I LED sono soggetti alla normativa RAEE?
I Led non rientrano, non essendo menzionati dal Dlgs 151/05. È importante precisare che se ad essi sono applicati dei diffusori, parabole, connettori etc. il prodotto che si ottiene è assimilabile alla categoria degli apparecchi di illuminazione e rientra quindi all'interno del comparto dei rifiuti RAEE come previsto dal Decreto 151/2005.
Quali sono gli obblighi del "distributore"
Tale obbligo di ritiro è stato prorogato dal Decreto Milleproroghe del 28 Dicembre 2007, oggi convertito in legge; fino alla data di pubblicazione di un apposito DM che istituirà modalità semplificate per la gestione dei RAEE da parte dei distributori.