ACCORDO FINANZIARIO
qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
AEE
Acronimo di - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE O 'AEE':
le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti,appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE
le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo l, comma 1,lettere a) e b);
CENTRI DI RACCOLTA DI RAEE
spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
CER
Codice Europeo dei Rifiuti
DECRETO LEGISLATIVO N° 151
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti denominata a livello nazionale RAEE
DIRETTIVA 2003/108/CE
modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
DISTRIBUTORE
soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1943, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
ECO-CONTRIBUTO RAEE
CHE COS'E':
L'Eco-contributo RAEE non è una tassa o un'imposta: è una modalità che il Decreto Legge 25 Luglio 2005 n. 151 ha messo a disposizione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per finanziare le attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti da tali apparecchiature (RAEE) e che i Produttori aderenti al Consorzio Ecolight hanno deciso di utilizzare.
All'art. 10 comma 2 il Decreto sopra citato stabilisce che se il produttore decide di utilizzare questa modalità di finanziamento, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore/Consorzio, per la gestione dei rifiuti Per questo motivo la denominazione internazionale dell'Eco-contributo èVISIBLE FEE
A COSA SERVE
Serve interamente e unicamente per finanziare le attività di recupero, trattamento e smaltimento di tutti gli apparecchi di illuminazione , attività che la Direttiva pone a carico del Produttore, ed in tal senso passa inalterato dall'Utilizzatore Finale al Produttore stesso.
A QUALI PRODOTTI VA APPLICATO
Il rivenditore dovrà chiedere al consumatore l'Eco-contributo RAEE per tutti gli apparecchi di illuminazione venduti a partire dalla data sopra citata.
ESPOSIZIONE AL CLIENTE FINALE
I valori effettivi dell'Eco-contributo RAEE dovranno essere sempre evidenziati al pubblico. L'Eco-contributo RAEE non potrà essere incorporato nel prezzo di vendita del bene ma dovrà essere evidenziato separatamente per ogni singolo prodotto venduto. L'Eco-contributo RAEE sarà soggetto ad IVA: l'aliquota deve ancora essere definita da parte del Governo. Possiamo ragionevolmente ritenere che l'aliquota da applicasi sarà del 20% pari a quella applicata alla cessione degli apparecchi di illuminazione. Precise disposizioni saranno comunicate anche per le vendite ad Enti ed Istituzioni che godono di particolari agevolazioni IVA. Anche per questi casi riteniamo che siano applicabili le agevolazioni previste per l'acquisto delle suddette apparecchiature - esente IVA -.
ECOLIGHT
contratto di CONSORZIO tra imprenditori della luce per l'istituzione di un sistema collettivo no-profit avente per oggetto quanto richiesto dal D.L.NR. 151 DEL 25.07.2005.
EN 50419
norma riguardante l'etichettatura dei prodotti secondo la Direttiva WEEE, è applicabile dal 1° Aprile 2005. Tale simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani e che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
FAQ
Acronimo di - Frequent Asked Questions, documento della commissione. Con questo documento la Commissione ha trasformato quelle che erano definite Linee guida del TAC (Technical Adaption Committee) per l'attuazione delle Direttive RAEE in domande frequenti (FAQ) sulle Direttive WEEE e RoHS . Gli argomenti trattati sono: criteri generali per determinare se un prodotto ricade nel campo di applicazione; definizione di immissione sul mercato; definizione di materiale omogeneo; valori massimi di concentrazione per le sostanze regolamentate ecc
IMMISSIONE SUL MERCATO
l'atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l'uso nella Comunità. Esso può essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito. Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Inoltre, il concetto di immissione sul mercato riguarda ciascun singolo prodotto e non un tipo di prodotti, né è importante se sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione. (La definizione di immissione sul mercato data dal TAC è ripresa dalla pubblicazione della Commissione Europea Guida Blu all'attuazione delle Direttive basate sul nuovo approccio).
MUD
Modello unico per la dichiarazione
PREVENZIONE
le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
PRODUTTORE (IL)
chiunque, (a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata compresi mezzi di comunicazione a distanza), immette per primo nel mercato nazionale apparecchiature di illuminazione, nello specifico:
- fabbrica e vende apparecchi di illuminazione recanti il proprio marchio;
- rivende sotto il proprio marchio apparecchi di illuminazione prodotti da altri fornitori, (il rivenditore non è considerato produttore se l'apparecchio reca il marchio del produttore a norma del punto 1);
- importa o esporta ( immette per primo, nel territorio nazionale), apparecchi di illuminazione nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.
non sarà considerato produttore ai fini del registro nazionale chi:
- fabbrica apparecchi di illuminazione in Italia e li vende al di fuori del territorio nazionale sia UE che EXTRA UE (o per lo meno soggetto solo agli obblighi degli articoli 4, 13 e 14 del Decreto Legislativo n 151);
- vende apparecchi di illuminazione prodotti da altri fornitori sui quali compare il marchio del produttore. In particolare il rivenditore non verrà considerato produttore, se per il prodotto in questione esiste già un produttore (punto 1, 2, 3 della definizione).
RACCOLTA SEPARATA
le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.
RAEE PROFESSIONALI
i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
RAEE PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI
i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
RAEE STORICI
i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
RAEE:
Acronimo di - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche nome associato a livello nazionale al Decreto Legislativo N° 151.
REACH
Regolamento europeo sulle sostanze chimiche
RECUPERO
le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
RECUPERO DI ENERGIA
l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
REIMPIEGO
le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite,compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;
RICICLAGGIO
il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE O 'RAEE'
le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma l, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:decreto legislativo n. 22 del 1999, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
RoHS -DIRETTIVA 2002/95/CE
Acronimo di - Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche La direttiva mira ad armonizzare le leggi degli Stati Membri concernenti le restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettrotecniche e a contribuire al recupero in maniera non offensiva per l'ambiente e allo smaltimento dei rifiuti. In particolare, la direttiva prevede restrizioni sull'uso di alcune sostanze pericolose (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente e ritardanti di fiamma bromurati) in questa tipologia di prodotti. A partire dal 1° luglio 2006 tali sostanze non potranno più essere impiegate nei prodotti elettrici ed elettrotecnici, salvo deroghe su alcune applicazioni, contenute nell'allegato tecnico alla direttiva.
SMALTIMENTO
le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI
le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;
TAC
Acronimo di - Technical Adaption Committee, Comitato Europea composto, da Funzionari dei vari Stati Membri, istituito al fine di armonizzare e fare/inoltrare richieste dei settori coinvolti nella WEEE e RoHS alla commissione Europea
TRATTAMENTO
le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o per lo smaltimento del RAEE;
WEEE -DIRETTIVA 2002/96/CE
Acronimo di - Waste Electrical and Electronic Equipment. La direttiva definisce una serie misure allo scopo di:
Per il raggiungimento di tali obiettivi, gli Stati Membri sono invitati ad istituire un sistema di raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e a garantire un trattamento, un recupero e uno smaltimento appropriati dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Determinate fasi della gestione dei rifiuti dovranno essere finanziate dai produttori, ciò al fine di creare un incentivo economico per i produttori ad adeguare la progettazione dei prodotti ai requisiti di una corretta gestione dei rifiuti. Sono inoltre definiti obiettivi quantitativi per il riutilizzo, il riciclo e il recupero.